Consiglio Interclasse Primaria

Consigli Interclasse e coordinatori 2025/2026

Cosa fa

Consiglio di Interclasse Primaria

Il Consiglio di Interclasse nella scuola primaria è composto dai docenti delle classi parallele, o dello stesso ciclo, o dello stesso plesso e dai rappresentanti di classe dei genitori eletti.

Organizzazione e compiti

I Consigli sono presieduti dal Dirigente Scolastico o da un docente membro del consiglio da lui designato che ha il compito di comunicare l’ordine del giorno e di verbalizzare quanto viene discusso.

I consigli si riuniscono in orario non coincidente con l’orario delle lezioni, secondo il calendario stabilito all’inizio di ogni anno scolastico con il compito di:

  • formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e alle iniziative di sperimentazione;
  • relazionare in merito all’andamento generale delle classi e all’attuazione del programma previsto;
  • scegliere i libri di testo nella scuola primaria

Competenze

Ai Consigli riuniti con la sola presenza dei docenti spetta il compito della valutazione periodica e finale degli alunni.


Consigli di Interclasse e coordinatori 2025/2026

PLESSO TELESIO

CLASSE COORDINATORE
I   A Ins. Punturieri
II  A Ins. Foti Giuseppina
 

II  B

 

Ins. Musolino Annamaria

 

III A

 

Ins. Bruzzese Antonella

 

III B

 

Ins. Cuzzola Antonia Maria Anna

 

IV A

 

Ins. Pugliese Laura Tamara

 

IV B

 

Ins. Romeo Daniela

 

IV C

 

Ins. Corsaro

V A Ins. Occhiuto Ornella
 

V B

 

Ins. Zindato Giovanna

Consigli di Interclasse e coordinatori 2025/2026

PLESSO CIRAOLO

 

CLASSE

 

COORDINATORE

 

 I  A

 

Ins. Luvarà Maria Katia

I  B Ins. Cucinotta Francesca Maria
II  A Ins. Verduci Rosalba
II  B Ins. Gruppino Loredana
III A Ins. Putortì Pasqualina
III B Ins. Marra Maria
III C Ins. Amaretti Maria Grazia
IV A Ins. Ieracitano Giuseppa
IV B Ins. Dascola Daniela
V A Ins. Perina Emma
V B

V B

Ins. Violi Antonella

Organizzazione e contatti

Dipende da

Ulteriori informazioni

Competenze del Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe

  

DLGS 297/94

Art. 5 - Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe

1. Il consiglio di intersezione nella scuola materna, il consiglio di interclasse nelle scuole elementari e il consiglio di classe negli istituti di istruzione secondaria sono rispettivamente composti dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola materna, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria. Fanno parte del consiglio di intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche i docenti di sostegno che ai sensi dell'articolo 315, comma 5, sono contitolari delle classi interessate.
 
1-bis. Gli insegnanti tecnico-pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative alle materie il cui insegnamento è svolto in compresenza sono autonomamente formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza didattica, dal singolo docente, sentito l'altro insegnante. Il voto unico viene assegnato dal consiglio di classe sulla base delle proposte formulate, nonché degli elementi di giudizio forniti dai due docenti interessati.
 
2. Fanno parte, altresì, del consiglio di intersezione, di interclasse o di classe.
a) nella scuola materna e nella scuola elementare, per ciascuna delle sezioni o delle classi interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti;
b) nella scuola media, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe;
c) nella scuola secondaria superiore, due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe, nonché due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe;
3. Nella scuola dell'obbligo alle riunioni del consiglio di classe e di interclasse può partecipare, qualora non faccia già parte del consiglio stesso, un rappresentante dei genitori degli alunni iscritti alla classe o alle classi interessate, figli di lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri della comunità europea.
 
4. Del consiglio di classe fanno parte a titolo consultivo anche gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche, negli istituti tecnici, negli istituti professionali e nei licei. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali sono formulate dai docenti di materie tecniche e scientifiche, sentiti gli assistenti coadiutori.
 
5. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso.
 
6. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di intersezione, di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti.
 
7. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.
  
8. I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico e dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione valutazione e sperimentazione previste dagli articoli 126, 145, 167, 177 e 277. Si pronunciano su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla loro competenza.

 

Art. 38 - Decadenza

1. I membri eletti e quelli designati, i quali non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive dell'organo di cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità previste dall'articolo 35.

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