Consigli di classe Secondaria

Consigli di classe e coordinatori 2025/2026

Cosa fa

 Consigli di Classe, istituiti con il DPR n. 416 del 31 maggio 1974, devono lavorare nella scuola secondaria di 1° grado e sono composti dai docenti di ogni singola classe e dai rappresentanti dei genitori.
Essi sono presieduti dal Dirigente Scolastico o un docente da lui delegato facente parte del Consiglio e la loro composizione non è “rigida”, in quanto sulla base delle rispettive competenze è prevista la presenza di tutte le componenti o della sola componente docente.
I Consigli di Classe si insediano dopo le elezioni dei rappresentanti dei genitori e si riuniscono, in orari non coincidenti con le lezioni, secondo il piano delle attività proposto dal Dirigente Scolastico e votato dal Collegio dei Docenti o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri.
Le competenze dei Consigli di Classe risultano diverse a seconda della loro articolazione che può essere semplice o composta.
Nella loro articolazione semplice, ovvero con la sola presenza dei docenti, i Consigli di Classe hanno il compito di:
  • predisporre una programmazione educativo-didattica coerente con le indicazioni contenute nel PTOF dell’Istituto;
  • attribuire la responsabilità per lo sviluppo delle competenze ad ogni docente tenendo conto delle proposte dei docenti membri e delle indicazioni stabilite nei vari Dipartimenti;
  • definire le competenze in relazione alle discipline, le metodologie idonee e gli strumenti in relazione alla situazione iniziale della classe e alle indicazioni generali dei Dipartimenti;
  • stimare costantemente l’azione educativa e didattica;
  • realizzare il coordinamento didattico ei rapporti interdisciplinari;
  • effettuare la valutazione periodica e finale degli alunni;
  • controllare in itinere lo sviluppo della programmazione educativo-didattica della classe anche in rapporto alla tempistica stabilita a inizio anno e ai risultati attesi in relazione alle competenze definite;
  • pianificare interventi di potenziamento, consolidamento, recupero in itinere;
  • definire un comune comportamento nei confronti degli alunni nei vari momenti della vita scolastica;
  • esprimere il proprio parere su eventuali progetti di sperimentazione;
  • proponendo gli strumenti e le modalità per agevolare e rendere più efficace il rapporto scuola-famiglia e il rapporto tra docenti e alunni.
Nella loro articolazione composta, ovvero con la presenza dei docenti e dei rappresentanti dei genitori, ai Consigli di Classe spettano le seguenti competenze:
  • formulare proposte al Collegio dei Docenti relative all’azione educativa e didattica;
  • proporre e farsi promotore di iniziative di sperimentazione;
  • proporre e farsi promotore di attività culturali e formative che integrino l’insegnamento curricolare (visite di istruzione, mostre, teatri, cinema, partecipazione degli alunni a concorsi ecc.);
  • agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni;
  • predisporre i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni
  • Fonte: web

ANNO SCOLASTICO 2025/2026 

Coordinatori SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 


SEZIONE A

CLASSE 1 A  Coordinatrice Legato Francesca

CLASSE 2A Coordinatrice Ieracitano Maria

CLASSE 3A  Coordinatrice  Alati Antonella


SEZIONE B

CLASSE 1 B Coordinatrice Galletta Donatella

CLASSE 2 B Coordinatrice Lo Giudice Mariateresa

CLASSE 3 B Coordinatrice Vadala ‘ Giovanna


SEZIONE C

CLASSE 1 C Coordinatrice Marino Caterina

CLASSE 2 C Coordinatrice  Alati Antonella 

CLASSE 3 C  Coordinatrice Lo Giudice Mariateresa


SEZIONE D

CLASSE 1 D Coordinatrice Cilione Saveria 

CLASSE 2 D  Coordinatrice Mafodda Giovanna

CLASSE 3 D Coordinatrice Gullì Maria 


SEZIONE E

CLASSE 2 E Coordinatrice Pascuzzi Serafina

CLASSE 3 E  Coordinatrice Sergi Viola


SEZIONE F

CLASSE 1 F  Coordinatore Rinaldo Giuseppe

CLASSE 2 F Coordinatrice Surace Elisabetta

CLASSE 3 F  Coordinatrice Rognetta Maria


 

Organizzazione e contatti

Dipende da
Contatti

Ulteriori informazioni

Competenze del Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe

  

DLGS 297/94

Art. 5 - Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe

1. Il consiglio di intersezione nella scuola materna, il consiglio di interclasse nelle scuole elementari e il consiglio di classe negli istituti di istruzione secondaria sono rispettivamente composti dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola materna, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria. Fanno parte del consiglio di intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche i docenti di sostegno che ai sensi dell'articolo 315, comma 5, sono contitolari delle classi interessate.
 
1-bis. Gli insegnanti tecnico-pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative alle materie il cui insegnamento è svolto in compresenza sono autonomamente formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza didattica, dal singolo docente, sentito l'altro insegnante. Il voto unico viene assegnato dal consiglio di classe sulla base delle proposte formulate, nonché degli elementi di giudizio forniti dai due docenti interessati.
 
2. Fanno parte, altresì, del consiglio di intersezione, di interclasse o di classe.
a) nella scuola materna e nella scuola elementare, per ciascuna delle sezioni o delle classi interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti;
b) nella scuola media, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe;
c) nella scuola secondaria superiore, due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe, nonché due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe;
3. Nella scuola dell'obbligo alle riunioni del consiglio di classe e di interclasse può partecipare, qualora non faccia già parte del consiglio stesso, un rappresentante dei genitori degli alunni iscritti alla classe o alle classi interessate, figli di lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri della comunità europea.
 
4. Del consiglio di classe fanno parte a titolo consultivo anche gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche, negli istituti tecnici, negli istituti professionali e nei licei. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali sono formulate dai docenti di materie tecniche e scientifiche, sentiti gli assistenti coadiutori.
 
5. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso.
 
6. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di intersezione, di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti.
 
7. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.
  
8. I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico e dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione valutazione e sperimentazione previste dagli articoli 126, 145, 167, 177 e 277. Si pronunciano su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla loro competenza.

 

Art. 38 - Decadenza

1. I membri eletti e quelli designati, i quali non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive dell'organo di cui fanno parte, decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità previste dall'articolo 35.

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