Il Decreto Legislativo 81/2008 (in seguito D. Lgs. 81) ribadisce, con l’art. 17, l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi (oggetto dell’ art. 28) e di attivare una organizzazione permanente per la riduzione e la gestione degli stessi secondo le modalità indicate dall’art. 29. Tale obbligo coinvolge il datore di lavoro (in seguito Dirigente scolastico), i preposti e i lavoratori, per quanto di loro competenza.
La valutazione dei rischi, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi. Esso costituisce dunque uno strumento finalizzato alla programmazione delle misure di prevenzione e protezione e più in generale alla organizzazione e gestione della prevenzione aziendale.

 

Il piano di emergenza descrive le procedure di mobilitazione dei mezzi e delle persone atte a fronteggiare una determinata situazione di emergenza che si verifica all’interno dell’edificio scolastico, in modo da limitare le conseguenze dannose per le persone e per i beni. Elemento indispensabile di un “piano di emergenza” è che sia noto e familiare a tutti (dipendenti e alunni) e che siano effettuate delle prove per evitare che in caso di emergenza effettiva le manifestazioni di panico possano renderlo inefficace: ognuno deve conoscere esattamente le azioni che deve eseguire, le altre persone che devono essere in rapporto ed in collaborazione con lui, e deve imparare a svolgere nel modo il
più possibile tranquillo e razionale la propria funzione per la salvaguardia della salute di se stesso e di tutti gli altri individui presenti negli stessi locali.